Cittadinanza
La cittadinanza italiana viene data e attribuita attraverso ius sanguinis:
Ciò significa che viene trasmesso da una generazione all'altra attraverso i discendenti italiani.
In altre parole, non è necessario nascere nel territorio italiano per acquisire la cittadinanza.
Il fattore più importante è stabilire che quando nasce un discendente, uno dei genitori sia cittadino italiano.
Lascia che ti faccia un esempio:
Diciamo che i tuoi genitori sono nati in Italia, poi si sono trasferiti in un altro Paese, hanno avuto figli, i figli possono essere cittadini italiani se alla nascita uno dei genitori mantennero la cittadinanza italiana.
In altre parole, se i tuoi genitori sono immigrati nel 1970 e tu sei nato nel 1975, a questa data devi dimostrare che uno dei tuoi genitori era ancora italiano nel 1975.
Se questo è il caso sei italiano di discendenza e puoi richiedere la cittadinanza italiana.
Se ti sposi e hai figli, anche loro hanno diritto a richiedere la cittadinanza italiana.
Atto di nascita dei tuoi genitori.
Atto di matrimonio dei tuoi genitori.
Vecchio passaporto italiano dei tuoi genitori.
Timbro o carta di immigrazione sbarcata con il vecchio passaporto italiano.
Certificato di cittadinanza canadese indicante la data esatta in cui i tuoi genitori sono diventati cittadini canadesi. Se non hai il documento, dovrai fare domanda a Citizenship Canada;
Modulo CIT 0058; domanda di ricerca dei registri di cittadinanza.
Il tuo atto di nascita (stato civile Quebec) tradotto (con APOSTILLE) dal Palais de Justice (Autenticazione della firma)
e il tuo atto di matrimonio (stato civile Quebec) tradotto (con APOSTILLE) dal Palais de Justice (Autenticazione della firma).
Per le coppie divorziate:
Atto di matrimonio.
Certificato di divorzio.
Sentenza di divorzio.
A partire dall'11 gennaio 2024 tutti i documenti devono essere tradotti in italiano;
L'atto di nascita, matrimonio, morte, certificato di divorzio e sentenza di divorzio devono essere tradotti in italiano e autenticati (applicare un'Apostille) dal Dipartimento di Giustizia (Palais de Justice).
Per l'Apostille, i documenti non devono essere più vecchi del 2015.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA (ART. 13, COMMA 1, LEGGE N. 91, 1992).
Riacquisto della cittadinanza Italiana, per quelli che sono nati in Italia e che hanno perso la cittadinanza per naturalizzazione prima del 16 agosto 1992.
Per riacquistarla debbono ritornare in Italia, avere una residenza in Italia.
Per ottenere un appuntamento:
Consolato generale d'Italia a Montreal.
SERVIZI CONSOLARI E VISTI.
A sinistra (Servizi per il cittadino straniero).
Cittadinanza ius sanguinis.
Procedure da seguire.
Prenot@mi
Documenti cittadinanza
Cittadinanza Ius Sanguinis
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
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Si ricorda che:
I nati prima del 1 gennaio 1948 possono essere riconosciuti cittadini italiani ESCLUSIVAMENTE PER LINEA PATERNA.
I nati dopo il 1 gennaio 1948 possono essere riconosciuti cittadini italiani PER LINEA MATERNA O PATERNA.
Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento a partire da genitori o nonni che siano tuttoracittadini italiani. Il richiedente deve quindi dimostrare che il genitore e/o il nonno/a non abbiano perso la (o rinunciato alla) cittadinanza italiana.
Se gli ascendenti (nonno/a, genitore) hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024)
AVVERTENZE:
può presentare domanda di riconoscimento cittadinanza ius sanguinis presso questo Consolato Generale SOLO chi è legalmente e stabilmente residente nella Circoscrizione consolare di Montreal;
il processo di riconoscimento per discendenza NON si applica al/la figlio/a minore di un cittadino/a italiano/a; si prega di far riferimento alla sezione Stato civile per la trascrizione del relativo atto di nascita.
Procedura da seguire:
Prendere un appuntamento di persona attraverso il sistema di prenotazione Prenot@mi. Si precisa che, qualora più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento, ogni membro maggiorenne dovrà fissare il proprio appuntamento e presentare la domanda personalmente;
Avere tutti i documenti della lista di seguito riportata, in originale, da presentare il giorno dell’appuntamento.
Nota bene:
Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti.
Si fa presente che non saranno ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) nella documentazione presentata. Pertanto si invita a procedere alla correzione dei certificati.
L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.
Elenco dei documenti da presentare:
“Estratto dai Registri delle nascite con annotazioni marginali” dell’avo/a cittadino/a italiano/a rilasciato in data recente dal Comune italiano di nascita. Nel caso in cui entrambi i nonni o i genitori siano nati in Italia l’estratto dell’atto di nascita dovrà essere presentato per entrambi. L’eventuale passaporto italiano, il timbro o talloncino “Immigrant reçu” / “Landed immigrant” e altre certificazioni emesse in Italia sono opzionali, ma è raccomandabile presentarle per completare le informazioni relative al proprio avo.
Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell’avo/a cittadino/a italiano/a; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italianadichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
Atto di matrimonio dell’avo/a italiano/a emigrato/a all’estero e atti di matrimonio dei/lle suoi/e discendenti in linea retta; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italianadichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
Atto di morte dell’avo/a cittadino/a italiano/a e dei/lle suoi/e discendenti in linea retta; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
Certificato di Cittadinanza Canadese (“Certificate of Canadian Citizenship”), contenente la data completa della naturalizzazione (giorno, mese, anno). Se l’avo/a cittadino/a italiano/a non è mai divenuto/a canadese, si dovrà produrre la sua “Carte de résident permanent / Permanent resident card”. In alternativa, si dovrà procedere a richiedere la “Recherche dans les dossiers de la citoyenneté / Search of citizenship records” (si prega di consultare https://www.cic.gc.ca/), da legalizzare tramite apostille di Global Affairs Canada. Quando si richiedono documenti relativi a donne, si prega di assicurarsi che la richiesta sia fatta sia con il cognome da nubile sia con quello da coniugata. Nel caso in cui entrambi i nonni o i genitori siano nati in Italia si dovrà presentare per entrambi la documentazione relativa alla cittadinanza canadese.N.B. il certificato di cittadinanza canadese in formato tesserino wallet size NON è utilizzabile, in quanto sprovvisto di data esatta di naturalizzazione canadese;
Atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio) della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana, completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italiana effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. Per conoscere il nome esatto dei documenti necessari per la procedura, consultare le indicazioni in fondo alla pagina;
Passaporto del richiedente in corso di validità e prova di residenza (es. patente di guida canadese, bollette di utenze residenziali, ecc.);
Istanza di riconoscimentodella cittadinanza italiana per discendenza;
La tassa relativa al pagamento della percezione consolare per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (cittadinanza (art. 7b della Tabella dei diritti consolari – Tariffe consolari – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it)) dovrà essere pagata al momento di presentazione della richiesta allo sportello consolare in dollari canadesi in contanti. Tale tassa non è rimborsabile, e verrà acquisita indipendentemente dall’esito della richiesta.
Le pratiche complete di tutta la documentazione prevista saranno trattate nei successivi 24 mesi. Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale invierà una comunicazione via email all’interessato sull’esito del riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nota relativa agli atti di nascita, matrimonio / unione civile, morte di cui ai numeri 2), 3), 4), 6): i suddetti atti rilasciati dalle autorità canadesi, per essere considerati validi, dovranno essere completi di Apostille e di traduzione in italiano.
Per quanto concerne l’apposizione dell’apostille sui documenti emessi nella provincia del Québec si prega di fare riferimento al Ministero della Giustizia del Québec (Ministère de la Justice du Québec). Per far apporre l’apostille su documenti emessi dalle province di Nuovo Brunswick, Isola del Principe Edoardo, Nuova Scozia, Terranova e Labrador e Territorio Autonomo di Nunavut, si prega di far riferimento al Ministero degli Esteri – Global Affairs Canada.
Le traduzioni dal francese/inglese all’italiano di atti emessi dalle autorita’ canadesi dovranno essere effettuate da uno dei traduttori ufficiali di questo Consolato: Elenco Traduttori Ufficiali – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it)
Nascita
Quebec: Copy of an Act of Birth (Copie d’Acte de Naissance) in originale, rilasciato dal Directeur de l’état civil du Québec
Nuova Scozia: Photographic Print of Birth Registration, rilasciato da Vital Statistics
Nuovo Brunswick: Birth Certificate Long Form, rilasciato da Service New Brunswick
Terranova e Labrador: Birth Certificate, rilasciato da Service Newfoundland Labrador
Isola del Principe Edoardo: Detailed Birth Certificate, rilasciato da Vital Statistics
Territorio Autonomo di Nunavut: Birth Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Matrimonio / Unione civile
Quebec: Copy of an Act of Marriage (Copie d’Acte de Mariage) in originale, rilasciato dal Directeur de l’état civil du Québec
Nuova Scozia: Marriage Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Nuovo Brunswick: Marriage Certificate Long Form, rilasciato da Service New Brunswick
Terranova e Labrador: Marriage Certificate, rilasciato da Service Newfoundland Labrador
Isola del Principe Edoardo: Marriage Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Territorio Autonomo di Nunavut: Marriage Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Divorzio
Le sentenze di divorzio straniere devono essere trascritte in Italia. Per le informazioni da seguire, si prega di fare riferimento al seguente link: Divorzio – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it)
Morte
Quebec: Copy of an Act of Death (Copie d’Acte de Deces) in originale, rilasciato dal Directeur de l’état civil du Québec
Nuova Scozia: Death Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Nuovo Brunswick: Death Certificate Long Form, rilasciato da Service New Brunswick
Terranova e Labrador: Death Certificate, rilasciato da Service Newfoundland Labrador
Isola del Principe Edoardo: Death Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Territorio Autonomo di Nunavut: Death Certificate Long Form, rilasciato da Vital Statistics
Per gli atti di stato civile prodotti da altre province canadesi o da altri Paesi, occorrerà rivolgersi agli Uffici consolari competenti per territorio.
Cittadinanza per matrimonio o unione civile
1. Cenni normativi
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
Legge n. 123/1983
Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
Legge n. 94/2009
Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020
2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza
Residenza nella circoscrizione consolare:
Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
Termini di presentazione:
la domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
Situazione penale:
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi
3. Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza
Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Per l’esatta dicitura dell’atto richiesto e l’ente di rilascio si rimanda a: Nascita – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it). L’atto dovrà essere legalizzato tramite apostille. Per quanto concerne l’apposizione dell’apostille sui documenti emessi nella provincia del Québec si prega di fare riferimento al Ministère de la Justice du Québec. Per far apporre l’apostille su documenti emessi dalle province di Nuovo Brunswick, Isola del Principe Edoardo, Nuova Scozia, Terranova e Labrador e Territorio Autonomo di Nunavut, si prega di far riferimento a Global Affairs Canada. La traduzione dei certificati di nascita formati in Canada può essere effettuata da un traduttore o traduttrice certificato/a la cui firma dovrà essere legalizzata dal nostro Consolato Generale (un elenco è disponibile a questo link).
Se l’atto è stato formato altrove, occorre prendere contatto con l’Ambasciata o il Consolato d’Italia competente per il territorio di rilascio del documento. La traduzione di certificati rilasciati da altri Paesi potrà essere dichiarata conforme dal Consolato competente per Paese di rilascio oppure essere riconosciuta tramite Apostille.
Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Per il Canada è richiesto un certificato penale con foto e impronte digitali. Per la richiesta del certificato penale in Canada, si può consultare questo sito e contattare la stazione di polizia locale. Per la legalizzazione del certificato penale rilasciato in Canada, si prega di consultare questo sito: Affaires mondiales Canada, Section des services de l’authentification – JLAC/ Global Affairs Canada, JLAC- Authentication Services Section. Il certificato penale può essere inviato per posta ad Affaires mondiales Canada, Section des services de l’authentification – JLAC / Global Affairs Canada, JLAC- Authentication Services Section che si occuperà della legalizzazione (indirizzo: Global Affairs Canada, Authentication Services Section (JLAC), 2421 Lancaster Road, Ottawa, ON K1B 4L5 Canada).
La traduzione dei certificati penali formati in Canada può essere effettuata da un traduttore o traduttrice certificato/a la cui firma dovrà essere legalizzata dal nostro Consolato Generale (un elenco è disponibile a questo link).
Per i certificati penali di altri Paesi, andrà contattata l’Ambasciata o l’Ufficio consolare competente per il territorio di rilascio del documento. La traduzione di certificati rilasciati da altri Paesi potrà essere dichiarata conforme dal Consolato competente per Paese di rilascio oppure essere riconosciuta tramite Apostille.
Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
PLIDA della Società Dante Alighieri
CertIt dell’Università Roma Tre
CILS dell’Università per stranieri di Siena
CELI dell’Università per stranieri di Perugia
L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
4. Procedura
FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA
Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.
Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.
Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.
Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.
FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.
In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.
In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):
Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.
È previsto il pagamento della percezione art 8 della tabella consolare.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
5. Costi
Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:
Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 20,00 euro
Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A – 13,00 euro
Percezione sul decreto di conferimento della cittadinanza: art 8 – 15,00 euro
6. Contatti e link utili
Trova il tuo Consolato:
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
Contatti Ufficio Cittadinanza del Consolato d’Italia a Montreal: indirizzo email montreal.cittadinanza@esteri.it
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato cittadino italiano senza necessità di “dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza” solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (sarà comunque necessario richiedere al Consolato la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente seguendo la modalità al seguente link: Nascita – Consolato Generale d’Italia di Montreal):
Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha, né può avere, nessun’altra cittadinanza per esempio iure soli (per nascita sul territorio del Paese straniero di residenza, come avviene in Canada), cittadinanza per opzione, ecc.
Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana
Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Se non ricorre nemmeno una delle condizioni elencate da 1 a 3, il minore nato all’estero da genitori italiani potrà comunque acquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione di volontà dei genitori. Al riguardo, si leggano con attenzione le informazioni riportate di seguito.
Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette “automaticamente” la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
A) Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo email montreal.cittadinanza@esteri.it
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
B) Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025 ,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso l’Ufficio consolare, davanti a personale consolare delegato alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo email montreal.cittadinanza@esteri.it .
Occorrerà allegare all’email di richiesta anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del minore richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia (l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana solo se ha un’altra cittadinanza).
Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).
Si specifica che:
Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.
Riacquisto della cittadinanza italiana
La Legge di conversione n. 74/2025 del Decreto Legge 36/2025 ha modificato l’articolo 17, comma 1, della Legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una specifica dichiarazione che deve essere resa dall’interessato personalmente davanti ai competenti funzionari consolari.
EFFETTI DEL RIACQUISTO
La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: l’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana dal giorno SUCCESSIVO alla dichiarazione.
TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AI DISCENDENTI
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il riacquisto della cittadinanza NON CONSENTE l’automatico acquisto della cittadinanza anche da parte dei figli, ancorché minorenni (ovviamente ciò vale anche per i maggiorenni) e conviventi, se residenti all’estero.
TERMINI PER IL RIACQUISTO
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino deve essere presentata, unitamente alla necessaria documentazione, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
CHI PUO’ RIACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA
Occorrono i seguenti requisiti:
l’interessato deve essere nato in Italia oppure, se nato fuori dall’Italia, deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
l’interessato ha perso la cittadinanza prima del 16 agosto 1992
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIACQUISTO
ATTENZIONE: Il Consolato NON restituisce la documentazione presentata.
Domanda di riacquisto (Cliccare sul link), compilata.
Passaporto canadese e una prova di residenza nella circoscrizione consolare (patente di guida o bolletta di utenza).
eventuali documenti di identità italiani in proprio possesso, anche se scaduti di validità.
Diritto consolare di Euro 250 per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza da pagare il giorno dell’appuntamento in dollari canadesi in contanti o tramite money order/bank draft intestato al Consolato Generale d’Italia a Montreal. Per verificare l’importo esatto in dollari canadesi controllare la sezione dedicata, https://consmontreal.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/altri-servizi/albo-consolare/tariffe-consolari/ .
Se nati in Italia: Estratto dell’atto di nascita con annotazioni marginali (NON un semplice certificato di nascita) rilasciato recentemente dal Comune italiano di nascita.
Se nati all’estero:
6a) Estratto dell’atto di nascita estero apostillato e tradotto
6b) certificato storico di residenza rilasciato dall’ultimo Comune italiano di residenza.
in tutti i casi: Certificato storico di cittadinanza rilasciato dal Comune italiano di nascita o di ultima residenza in Italia.
in tutti i casi: Originale del Certificato di naturalizzazione straniero che deve riportare obbligatoriamente questi dati essenziali:
Nome
Cognome*
data di nascita
data (giorno, mese e anno) della concessione della cittadinanza canadese
Se l’interessato era minorenne al momento della naturalizzazione, si dovranno presentare in originale ANCHE i certificati di naturalizzazione dei genitori nati italiani. Si ricorda che fino al 09 marzo 1975, la maggiore età in Italia veniva raggiunta ai 21 anni.
*ATTENZIONE!: per le SIGNORE, ove non appaia sul certificato di naturalizzazione straniero il cognome da nubile, ma quello da sposata, occorrerà presentare per matrimoni in Canada (o in altri Paesi) ANCHE il certificato di matrimonio con apostille e traduzione (cliccare qui per più informazioni: https://consmontreal.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/stato-civile/matrimonio-unione-civile/ ). NON sono utilizzabili certificati di matrimonio rilasciati da autorità religiose.
Nel caso il certificato di naturalizzazione straniero in proprio possesso NON mostrasse tutti i dati OBBLIGATORI da A a D:
a) si può AGGIUNGERE, se integra i dati necessari mancanti, il certificato di cittadinanza ”wallet size”.
OPPURE
b) in alternativa a entrambi i citati certificati si potrà procedere a richiedere a Citizenship and Immigration Canada (https://www.cic.gc.ca/) un “Search of Citizenship Records” oppure un “Access to information”.
COME PRESENTARE, OTTENERE L’APPUNTAMENTO E PAGARE
Una volta in possesso di TUTTA la documentazione di cui sopra, si dovrà inviare all’indirizzo mail: montreal.cittadinanza@esteri.it una richiesta di appuntamento allegando:
la richiesta di riacquisto debitamente compilata e firmata (link al documento)
un documento di identità (passaporto o patente di guida)
L’appuntamento e le modalità di presentazione della domanda di riacquisto e di consegna della documentazione in originale saranno comunicate da questo Consolato all’indirizzo e-mail da voi indicato.
Consolato Generale d'Italia di Montreal. (Novembre, 2025). Cittadinanza.